CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Il Consiglio pastorale per gli affari Economici della Parrocchia (C.P.A.E.), costituito dal Parroco in attuazione al Can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l’organo di partecipazione dei fedeli alla gestione economica della Parrocchia.
COS'E' IL CONSIGLIO PASTORALE PER GLI AFFARI ECONOMICI?
La nota della Conferenza Episcopale Italiana "Il Volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia" al n° 12, dice: "Altrettanto importante è il regolare funzionamento del consiglio per gli affari economici. Il coinvolgimento dei fedeli negli aspetti economici della vita della Parrocchia è un segno concreto di appartenenza ecclesiale: si esprime nel contribuire con generosità ai suoi bisogni, nel collaborare per una corretta e trasparente amministrazione, nel venire incontro alle necessità di tutta la Chiesa mediante le forme attuali del “sovvenire” (otto per mille e offerte per il sostentamento)".
NATURA E COMPITI DEL CONSIGLIO PASTORALE:
Coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio preventivo della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura.
Approvare, alla fine di ciascuno esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo. Il Consiglio Pastorale Affari Economici è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente e da almeno tre fedeli laici, nominati dal Parroco, sentito il parere del Consiglio Pastorale o, in sua mancanza, di persone mature e prudenti; i Consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di
valutare le scelte economiche con lo spirito ecclesiale e possibilmente esperti in economia. Durano in carica tre anni e il loro mandato può essere rinnovato. Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia.
STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE:
Come abbiamo detto sopra, il Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia-Chiesa Madre esiste in attuazione del Canone 537 del Codice di Diritto Canonico.
Art. 2 - Finalità
Il Consiglio per gli affari economici ha i seguenti scopi:
a) provvedere, ove è possibile, fino al livello fissato dalla CEI alla remunerazione spettante al clero che svolge servizio a favore della parrocchia per il suo congruo e dignitoso sostentamento;
b) aiutare il parroco, nell’amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restante il disposto del can. 532 CJC;
c) svolgere, previa intesa con la diocesi, eventuale funzione assistenziale e previdenziale integrativa e autonoma per il clero addetto alla parrocchia;
d) intrattenere gli opportuni contatti con i privati e le amministrazioni civili locali nell’ambito delle proprie competenze;
e) compiere tutti gli atti di natura mobiliare e immobiliare necessari o utili per la migliore realizzazione dei propri fini (can. 532);
f) svolgere eventuali altre funzioni che gli fossero demandate dalla diocesi.
Art. 3 - Mezzi di finanziamento
Per il raggiungimento dei propri fini il Consiglio parrocchiale per gli affari economici si avvale:
a) dei redditi del patrimonio della parrocchia;
b) delle offerte dei fedeli i quali sono obbligati a contribuire alle spese per la vita della parrocchia;
c) di ogni altra entrata.
Art. 4 - Membri del Consiglio
Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici è composto da dodici membri chierici o laici tra i quali un Presidente che è il Parroco Moderatore, il quale rappresenta la parrocchia a norma del diritto in tutti i negozi giuridici e vigila perché i beni siano amministrati a norma dei canoni 1281 e 1282 CJC. Gli amministratori durano in carica tre anni e il loro mandato può essere rinnovato a ciascuna delle successive scadenze; per la durata del mandato non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi. Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all’esercizio delle funzioni di uno dei membri del Consiglio, il parroco provvede entro quindici giorni dalla notizia a nominare il sostituto. Non possono essere nominati membri del Consiglio i congiunti del Parroco fino al 4° grado di consanguineità o di affinità, e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia. Appena costituito il Consiglio, i nomi dei membri saranno comunicati alla Curia.
Art. 5 - Durata
Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici è per sua natura perpetuo. Nel caso in cui ne fosse decretata la soppressione dal Vescovo diocesano, nel Decreto di soppressione viene designato l’Ente chiamato a succedergli in tutti i rapporti attivi e passivi.
Art. 6 - Convocazione-Attività
Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, e almeno ogni semestre. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza di voti degli amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle sedute del Consiglio dovrà essere redatto il verbale a cura del segretario di seduta in un “libro dei verbali” regolarmente vidimato.
Art. 7 - Doveri del Consiglio
Il Consiglio parrocchiale per affari economici è tenuto:
a) a redigere l’inventario, lo stato di previsione ed il bilancio consuntivo annuali;
b) deliberare tutti gli atti e contratti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione inerenti alle attività della Parrocchia. Per gli atti di alienazione e per quelli comunque pregiudizievoli dell’integrità del patrimonio della parrocchia dovrà ottenersi la preventiva autorizzazione dell’Autorità Ecclesiastica competente (Can. 1281 - 1288 CJC).
Art. 8 - Stati di previsione
Sulla base degli schemi uniformi predisposti dalla diocesi:
a) entro il 15 settembre di ciascun anno il Consiglio provvede a redigere ed approvare lo stato di previsione e a trasmetterlo non oltre il 30 dello stesso mese per l’approvazione all’autorità competente;
b) entro il mese di febbraio di ciascun anno il Consiglio compila ed approva il Consuntivo e la relazione relativa all’esercizio precedente e lo invia al competente ufficio della Curia diocesana di Caltanissetta.
Art. 9
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di Diritto Canonico e a quelle del diritto universale.
Consiglio Affari Economici